AVVISO ALLA CLIENTELA
“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA E DI TUTELA
DEL CONSUMATORE”
per i servizi finanziari e di credito personale
a disposizione della Clientela, in esecuzione delle norme
di cui al titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
della Deliberazione CICR 4 Marzo 2003 ed del Provvedimento
di attuazione Banca d’Italia 25 luglio 2003.
PRESTITO PERSONALE MEDIANTE CESSIONE DEL
QUINTO DELLO STIPENDIO (DPR 05.01.1950 N. 180, ART. 1260
E SS. CC)
PRESTITO PERSONALE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (DPR
05.01.1950 N. 180, ART. 1269 E SS. CC)
Indicazioni e informazioni dei diritti
e degli strumenti di tutela della Clientela per le operazioni
e i servizi di natura finanziaria
Il Cliente, al primo contatto con l’intermediario
finanziario prescelto, ha il diritto di ottenere,
presso ciascun locale aperto al pubblico o per il tramite
delle tecniche di comunicazione
a distanza, ovvero da parte degli agenti in attività Finanziaria
degli Istituti stessi ovvero dai Mediatori Creditizi che
dispongono della modulistica:
a) il presente “AVVISO sulle principali
NORME DI TRASPARENZA E DI TUTELA DEL CONSUMATORE”.
b) Il “FOGLIO INFORMATIVO”, contenente
le informazioni sull’intermediario finanziario, sulle caratteristiche
e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni
economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali
che regolano l’operazione o il servizio.
c) l’INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, ovvero, se richiesto
espressamente dal Cliente, il diritto di ricevere, prima della stipulazione
una “COPIA DEL CONTRATTO
COMPLETAMENTE COMPILATA”, tale da poter essere direttamente
adottata per la sottoscrizione.
AVVISO e FOGLIO INFORMATIVO
Le informative non hanno efficacia di offerta al pubblico.
Avviso e Foglio Informativo debbono essere disponibili su
supporti asportabili dal Cliente che accede presso la sede
dell’Intermediario. Qualora l’offerta sia eseguita
fuori sede
o per il tramite di Agenti o Mediatori Creditizi, il Cliente
deve ricevere la medesima documentazione, che sarà sottoscritta
dal cliente quale attestazione di consegna.
Nel caso in cui il Cliente entri in contatto con l’Intermediario
Finanziario, mediante tecniche di comunicazione a distanza,
ha il diritto di ricevere le medesime informative mediante
supporto cartaceo o altro supporto durevole.
INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
Prima della conclusione del contratto il Cliente ha il diritto
di ottenere copia completa del testo del contratto idonea
per la stipula, comprensiva di un DOCUMENTO DI SINTESI,
redatto nel frontespizio del contratto, che espone le più significative
condizioni contrattuali ed economiche.
La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione
del contratto.
Il diritto di disporre preventivamente della copia completa
del contratto non può essere sottoposto a termini
o condizioni, ma può essere subordinato al pagamento
da parte
del Cliente di un rimborso delle spese.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenute
tra la consegna della copia ed il momento della stipula,
l’Intermediario è tenuto a darne informativa
al Cliente e, su
richiesta di quest’ultimo, consegnare una nuova copia
completa del testo contrattuale aggiornato.
CONTRATTI
I contratti sono redatti per iscritto ed includono nel frontespizio
il documento di sintesi delle principali condizioni. L’inosservanza
di tale forma comporta la nullità del contratto,
che può essere fatta valere solo dal Cliente.
Il Cliente ha il diritto di ottenere la copia del contratto
stipulato.
In caso di utilizzo di strumenti informatici e telematici,
il requisito della forma scritta è soddisfatto quando
sono riportate le condizioni previste dal DPR del 28 dicembre
2000,
n. 445; in ogni momento del rapporto contrattuale il Cliente
ha il diritto di ricevere copia cartacea del contratto.
I contratti devono indicare:
- il nome della Banca o dell’intermediario
che eroga il finanziamento e i dati identificativi del Cliente;
- l’importo
del prestito e le modalità di erogazione, il numero,
l’importo e la scadenza delle singole
rate di rimborso;
- il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora;
- eventuali garanzie richieste;
- eventuali coperture assicurative;
-
le modalità di recesso;
- il TAEG (Tasso Annuo
Effettivo Globale, rappresenta il costo totale del credito
a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso
e deve essere indicato dall’Intermediario Finanziario
nei contratti e in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali dei
prodotti) e/o ISC (Indicatore Sintetico di Costo, è stato introdottodalla
Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e dal provvedimento di attuazione della Banca
d’Italia 25 luglio 2003, viene calcolato come il TAEG e deve
essere indicato
sulla modulistica contrattuale e pubblicitaria. Nell’ipotesi
in cui il finanziamento possa essere ottenuto solo attraverso l’interposizione
di un terzo, il costo di tale interposizione deve esseree
incluso nel TAEG) ;
- il TEG (Tasso Effettivo Globale medio, è utilizzato
per individuare la soglia di usura. Viene calcolato tenendo conto
degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse
quelle relative alle polizze assicurative) ;
- il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo il TEG può essere eventualmente
modificato;
- l’importo
e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TEG. Nei casi in
cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve
esserne fornita una stima realistica oltre la quale nulla è dovuto dal
Cliente.
I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto
di determinati beni o servizi devono inoltre contenere, a
pena di nullità: - la descrizione analitica dei beni
e
dei servizi; - il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo
stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale
acconto; - le condizioni per il trasferimento del diritto
di proprietà, nei
casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al
consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
CLAUSOLE INVALIDE E CAUSE DI NULLITA’
Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei
tassi d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione,
nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli
di quelli pubblicizzati, sono nulle e si considerano non
apposte.
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali
per i motivi esposti, queste ultime sono sostituite di diritto
secondo i criteri stabiliti dall’art. 117 del D.Leg.
385/93 (Testo
Unico Bancario).
La possibilità di variare in senso sfavorevole al
Cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e
condizione deve essere indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente.
In difetto il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente
il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla
e non sono dovuti interessi.
La Legge 108 del 07/03/1996 stabilisce il limite oltre il
quale gli interessi sono usurari.
COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI ALLA
CLIENTELA
Nei contratti di durata il cliente ha il diritto di essere
informato in caso di variazioni sfavorevoli unilaterali riguardanti
il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione. Tali
variazioni devono essere espressamente indicate nel contratto
con clausola approvata specificatamente dal Cliente.
Le variazioni sfavorevoli generalizzate, ossia quelle relative
a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili
da parte di tutti i clienti, possono essere comunicate
alla Clientela in modo impersonale mediante apposite inserzioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tali
variazioni sono comunque comunicate individualmente
al Cliente alla prima occasione utile nell’ambito delle
comunicazioni periodiche (ad esempio rendiconto) o di quelle
riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni
relative all’effettuazione di bonifici).
In caso di utilizzo della rete Internet o sistemi analoghi,
le variazioni generalizzate sono pubblicate sui relativi
siti.
Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni,
le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei
modi
e nei termini stabiliti dal CICR.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha il diritto di recedere
dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede
di
liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Nell’ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione
a distanza, i termini per l’esercizio del diritto di
recesso decorrono dalla data della comunicazione.
Per i rapporti in cui non sia possibile l’individuazione
del Cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), l’obbligo
di comunicazione è adempiuto mediante affissione di
un
avviso nei locali aperti al pubblico.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
gli obblighi di comunicazione sono inefficaci.
COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di ricevere
alla scadenza, e almeno una volta l’anno, comunicazioni
analitiche sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato
quadro
delle condizioni applicate.
In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le
comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni
dal ricevimento.
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
i termini per la contestazione del rendiconto decorrono dalla
ricezione della comunicazione.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio
o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle
condizioni contrattuali.
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI
Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo o colui
che subentra nella amministrazione dei suoi beni, ha il
diritto di ottenere, in seguito ad espressa richiesta scritta
e a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al momento della richiesta gli Intermediari sono tenuti ad
indicare preventivamente al Cliente il presumibile importo
delle relative spese.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE
DELLE CONTROVERSIE E MODALITA’ PER ACCEDERVI
In tutti i casi in cui il Cliente ritenga che non siano state
rispettate le norme e direttive sopra indicate può rivolgersi
all’Ufficio Reclami a ciò predisposto dalla
banca e dall’intermediario
finanziario. Il titolare dell’Ufficio provvederà ai
necessari accertamenti in merito alla vicenda sottoposta
alla sua attenzione, ove necessario raccogliendo informazioni
presso i soggetti ed ufficio interessati e curando quindi
la risposta al reclamo presentato.
In caso di ritardo o difficoltà nel rimborso del credito
ed in considerazione delle future norme comunitarie per l’eventuale
inserimento del nominativo del cliente – consumatore
nell’elenco dei debitori, è opportuno agire
secondo criteri di trasparenza, contattando tempestivamente
la banca o l’intermediario finanziario per comunicare
eventuali difficoltà
di pagamento; in questo modo si eviterà di incorrere
in controversie legali o di dover affrontare le spese di
riscossione dei crediti.
Per prevenire qualsiasi malinteso, è bene comunicare
sempre per iscritto e tempestivamente eventuali cambiamenti
dei dati forniti, quali ad esempio la variazione d’indirizzo.
ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONSUMATORE
Oltre alle specifiche norme a tutela del Consumatore di servizi
finanziari sopra illustrate l’ordinamento prevede
altre disposizioni volte a tutelare gli interessi dei Consumatori
in genere. A tal fine occorre richiamare soprattutto l’art.
1469 bis del Codice Civile che, così come introdotto
dalla L. 52/96 e successivamente modificato dal D.Lgs. 206/2005,
ha previsto un sistema di protezione specifico del Consumatore
contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti
da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano
“un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto” e sono considerate inefficaci, ovvero come non esistenti,
mentre il contratto risulta efficace
per il resto.
L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore
e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
In particolare l’art. 1469-bis si occupa specificamente,
ai commi 4 e 5, dell’attività finanziaria,
stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso
o di modificazione unilaterale
delle originarie pattuizioni da parte dell’imprenditore,
condizionata in ogni caso alla immediata comunicazione al
Consumatore con corrispondente diritto per quest’ultimo
di
recedere dal contratto.
La casistica contemplata dalla legge prevede vari tipi di
clausole vessatorie, situazioni da valutare caso per caso,
tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto
del contratto, e facendo riferimento alle circostanze esistenti
al momento della conclusione, escludendo comunque quelle
conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali.
Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le
clausole, o gli elementi delle clausole, oggetto di trattativa
individuale.
Sono sempre considerate inefficaci le clausole che escludono
o limitino la responsabilità dell’imprenditore
in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante
da
un fatto o da un’omissione dell’imprenditore,
che escludano o limitino le azioni del consumatore nei confronti
dell’imprenditore per inadempimento totale o parziale
della controparte
o che prevedano l’adesione automatica del consumatore
a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere
prima della conclusione del contratto.
Rilevano infine le norme di cui al D. Lgs. 196/03 intitolato “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, (c.d.
Legge sulla Privacy), che impone specifiche tutele nel trattamento
dei dati personali del Consumatore. La disciplina prevede
che il Consumatore riceva un’informativa completa sulle
modalità e sul trattamento dei propri dati personali,
sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti
a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati,
autorizzandone o meno particolari trattamenti. Prevede
inoltre che il Cliente debba poter conoscere in ogni momento
quali siano i dati in possesso della Banca.
Il D. Lgs. 206/2005 prevede poi il diritto di recesso per
il contraente che abbia stipulato un contratto fuori dalla
sede del proponente. Tale diritto deve essere esercitato
a pena
di decadenza nei dieci giorni dalla stipulazione, salvo diverse
particolari fattispecie.
***
Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
Le nullità indicate possono essere fatte valere solo
dal cliente.
Le Autorità che vigilano sugli Intermediari Finanziari
sono la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei
Cambi.